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Regolamento della Giunta delle elezioni

Capo I: funzioni, organi e poteri della giunta
  • Art. 6

    1. La pubblicità dei lavori della Giunta è assicurata mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.

    2. Delle riunioni della Giunta è redatto verbale la cui ostensibilità è limitata ai componenti della stessa.

    3. I componenti della Giunta, i funzionari e il personale della segreteria, nonché le persone che a qualunque titolo collaborano con l'attività della Giunta, sono tenuti alla riservatezza su tutte le notizie e le informazioni conosciute in ragione di tale ufficio, salvo che esse abbiano un diverso regime di pubblicità.

    4. Le schede e i documenti elettorali in possesso della Giunta sono accessibili solo alle parti e ai soggetti interessati nel corso e con le modalità dell'istruttoria nonché, limitatamente agli atti elettorali verificati dalla Giunta e non visionati, successivamente alla convalida o all'annullamento dell'elezione.

    5. Le delibera di contestazione ed equivalenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, nonché quelle conseguenti alla presentazione di ricorsi o comunque incidenti sulle posizioni giuridiche delle parti o dei soggetti interessati, sono motivate e soggette a pubblicità ai sensi del comma 1.